Green pass Italia, i nuovi obblighi dettati dal Governo

Roma, 1 Settembre 2021 – Treni, traghetti, aerei, personale scolastico e accesso all’Università, a partire da oggi il Green pass Italia è obbligatorio anche in questi settori. Le nuove direttive si aggiungono a quelle già previste dal 6 agosto.

Le attuali regole

Il personale scolastico e universitario – ma anche gli studenti universitari – devono quindi esibire la Certificazione verde Covid-19. Sempre a decorrere dalla giornata di oggi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass l’accesso e l’utilizzo di aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, a esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, a esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Il Governo precisa che: “L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”.

La Certificazione è richiesta in zona bianca, gialla, arancione e rossa, dove i servizi e le attività siano consentiti. Come sempre, inoltre, dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. Oppure di essere guariti da Covid-19 nei 6 mesi precedenti. Il Green pass Italia ha durata 12 mesi. Il Cts ha dato infatti il via libera alla proroga da 9 mesi a un anno della scadenza del Certificato verde Covid-19.

Eccezioni

L’obbligo della certificazione non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo. Rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata. In base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.

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