Antitrust: Ticket one sanzionata di 10 milioni di euro

Roma, 19 Gennaio 2021 – Abuso di posizione dominante è la violazione per la quale l’Antitrust ha sanzionato il gruppo CTS Eventim-TicketOne. L’importo ammonta a oltre 10 milioni di euro

Complessa strategia abusiva

In una nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si legge: “Il gruppo, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera attraverso TicketOne S.p.A., ha violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea“.

Secondo l’Autorità, TicketOne ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera.

Dal 2013

Si legge ancora che: “L’Antitrust nota che la strategia attuata da TicketOne si articola in una serie di condotte, attuate almeno dal 2013 e ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi dal vivo di musica leggera. Ma anche nelle acquisizioni dei promoter nazionali Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l. E ancora, nell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale. E nei comportamenti di ritorsione e boicottaggio nei confronti del gruppo Zed. Fatto anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di ticketing“.

“L’attuazione della strategia abusiva del gruppo” – spiega l’Antitrust- “ha danneggiato anche i consumatori. Questo perché l’impresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti. Ha inoltre limitato le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di ticketing (c.d. multihoming)”.

Altri provvedimenti

L’Autorità ha, inoltre, imposto all’impresa dominante di concedere agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo Cts Eventim-TicketOne”.

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