Il 31 dicembre 2020 scade il periodo di transizione previsto dall’Accordo sulla Brexit. Con il completamento dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, gli intermediari britannici – banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica – non potranno più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento. Pertanto, dopo il 31 dicembre 2020, la prestazione di servizi bancari e finanziari da parte di questi intermediari sarà da considerarsi abusiva ai sensi di legge, a meno che non siano stati nuovamente autorizzati in Italia in base al regime in vigore dal 1 gennaio 2021.
Lo scrive Banca d’Italia in una nota, spiegando che in mancanza di una nuova autorizzazione essi dovranno aver cessato la propria operatività o trasferito i contratti a un altro intermediario autorizzato. «Per evitare disagi e disservizi alla clientela la Banca d’Italia ha più volte sollecitato gli intermediari con sede nel Regno Unito a pianificare e avviare le attività necessarie per affrontare la Brexit in modo ordinato e a informare la propria clientela italiana degli effetti sui rapporti in essere. È tuttavia possibile che non tutti i clienti abbiano ricevuto queste informazioni», sottolinea Bankitalia.
«Considerato l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre» – prosegue Bankitalia – «si invitano i clienti di questi intermediari a verificare di avere ricevuto un’informazione adeguata e completa. In caso contrario è importante prendere al più presto contatti con l’intermediario per ottenere indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere; i contatti degli intermediari possono essere reperiti anche sul sito dell’Autorità competente per il Regno Unito, la Financial Conduct Authority».
La Banca d’Italia «raccomanda alla clientela che intenda recedere dal contratto o trasferirlo presso un altro operatore autorizzato di attivarsi tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge (che possono prevedere modalità particolari di esercizio dei diritti dei clienti), per evitare possibili disguidi legati alla prevedibile concentrazione di richieste in prossimità della data del 31 dicembre. I clienti delle imprese di investimento insediate nel Regno Unito possono fare riferimento alle informazioni sulla Brexit contenute nel sito della Consob e i clienti delle compagnie di assicurazione britanniche a quello dell’Ivass».
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