Bruxelles, 16 Giugno 2026 – Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un’intesa politica sul nuovo regolamento che aggiornerà la disciplina sui diritti dei passeggeri aerei, al termine di un confronto prolungato affidato al comitato di conciliazione, convocato per la prima volta dopo un decennio.
L’accordo arriva a oltre vent’anni dall’introduzione del primo pacchetto normativo e punta a modernizzare il quadro vigente, confermando e rafforzando le tutele previste dal Regolamento Ue 261/2004. Il testo è atteso al voto definitivo a luglio, mentre l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista dalla seconda metà del 2027.
Trasparenza dei prezzi e stop al “drip pricing”
Tra le principali novità figura l’obbligo di maggiore trasparenza tariffaria. Il prezzo finale del biglietto dovrà essere chiaro fin dall’inizio e includere il bagaglio a mano. Resta tuttavia la possibilità, per le compagnie low cost, di proporre una tariffa base più economica senza trolley. L’obiettivo è contrastare il fenomeno del “drip pricing”, ossia la pratica che porta a un progressivo aumento del prezzo durante il processo di acquisto, e rendere più omogenea la visualizzazione delle offerte sui motori di ricerca, favorendo un confronto più corretto tra vettori tradizionali e low cost.
Non cambiano invece le regole su dimensioni e peso del bagaglio a mano, che continueranno a essere stabilite autonomamente dalle compagnie.
Il nuovo Regolamento introduce il divieto di applicare costi aggiuntivi per garantire ai minori di 14 anni un posto accanto all’accompagnatore.
La stessa tutela è prevista per le persone con disabilità o mobilità ridotta e per i loro assistenti, per i quali l’assegnazione del posto dovrà avvenire gratuitamente.
Ritardi, cancellazioni e indennizzi
Restano confermate le attuali tutele: la soglia delle tre ore di ritardo per ottenere l’indennizzo non cambia, così come i diritti al rimborso e alla riprotezione in caso di negato imbarco, cancellazione comunicata con meno di quattordici giorni di anticipo o ritardi prolungati all’arrivo. Respinti i tentativi di innalzare la soglia a quattro o sei ore. Gli importi degli indennizzi restano invariati: 250 euro per voli fino a 1.500 km, 400 euro tra 1.500 e 3.500 km e 600 euro oltre i 3.500 km. Per le tratte più lunghe, sarà possibile ridurre l’indennizzo del 50% se il ritardo all’arrivo non supera le quattro ore e viene offerto un volo alternativo.
Le compagnie non saranno tenute a pagare indennizzi in presenza di circostanze eccezionali fuori dal loro controllo, ma dovranno indicarle in modo chiaro. Il nuovo testo introduce un elenco definito che include calamità naturali, guerre, condizioni meteo proibitive, comportamenti indisciplinati dei passeggeri e scioperi dei servizi aeroportuali o di assistenza a terra.
In caso di attese prolungate, i vettori dovranno garantire bevande ogni due ore e pasti dopo tre ore. Se il ritardo si estende alla notte, scatterà l’obbligo di offrire il pernottamento in hotel fino a un massimo di tre notti. Le procedure per reclami e richieste di assistenza dovranno inoltre essere chiare e facilmente accessibili tramite smartphone o canali digitali.