Dl Transizione 5.0, ok del Senato: cosa cambia ora

 

Roma, 8 Gennaio 2026 – L’Aula del Senato ha dato la fiducia posta dal Governo sul Dl Transizione 5.0, con 88 voti favorevoli, 58 contrari e un astenuto. Il sì alla fiducia equivale all’approvazione del decreto-legge, che passa ora all’esame della Camera dei deputati per la conversione in legge entro il 20 gennaio.

Il provvedimento, composto da tre articoli, disciplina il credito d’imposta di Transizione 5.0 e definisce la cornice normativa per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Tra le novità introdotte durante l’esame in Commissione Ambiente e confermate dall’Aula, spiccano una modifica alla disciplina del golden power e l’introduzione di un periodo transitorio per le aree idonee, pensato per “salvaguardare” le pratiche già in corso.

L’articolo 1 del decreto definisce termini, modalità e limiti di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0. Viene chiarito il divieto di cumulo con il credito Transizione 4.0, insieme alle procedure di opzione e ai poteri di vigilanza, che vengono trasferiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al Gse. Per il 2025 è previsto uno stanziamento di 250 milioni di euro a copertura della misura.

Aree idonee per le rinnovabili

L’articolo 2 riscrive la disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Nel nuovo impianto normativo confluisce anche parte del contenuto del decreto Mase del 21 giugno 2024, relativo all’individuazione delle superfici idonee, parzialmente annullato nel 2025 da una sentenza del Tar del Lazio.

Il decreto mira a garantire «l’opportuno coinvolgimento» degli enti locali: entro 120 giorni dall’entrata in vigore, Regioni e Province autonome dovranno individuare, con propria legge, ulteriori aree idonee, rispetto a quelle già previste, assicurando il confronto con i territori.

Il testo amplia inoltre le aree considerate idonee per impianti fotovoltaici e di produzione di biometano. Rientrano tra queste le aree interne agli stabilimenti industriali e le aree agricole comprese entro un perimetro di 350 metri per il fotovoltaico e 5 metri per il biometano dallo stabilimento, anche in assenza di autorizzazione integrata ambientale. Per l’agrivoltaico è richiesta una dichiarazione asseverata che attesti il mantenimento di almeno l’80% della produzione lorda vendibile. Prevista infine una deroga: le procedure già avviate continueranno a seguire la disciplina previgente.

Golden power: le modifiche per rispondere ai rilievi europei

Tra le novità più rilevanti figura l’emendamento che modifica le norme sul golden power nei settori creditizio e assicurativo, alla luce dei rilievi dell’Unione europea. Il Governo interviene dopo l’apertura, a novembre, di una procedura d’infrazione sui poteri speciali.

Il nuovo assetto prevede una sorta di prelazione per Bce e Commissione, consentendo l’intervento nazionale solo dopo la conclusione dei «procedimenti pendenti davanti alle autorità europee», anche per operazioni tra soggetti comunitari. Parallelamente, l’Italia amplia l’ambito di intervento includendo la sicurezza economica e finanziaria, facendo rientrare il risparmio tra i settori meritevoli di tutela. Una modifica che, nelle intenzioni dell’esecutivo, punta a conciliare le esigenze di Bruxelles e Francoforte con quelle di Roma.

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