Roma, 2 Luglio 2021 – L’Agenzia delle entrate comunica che tutto è pronto per l’invio delle richieste di contributo a fondo perduto (Cfp) alternativo a quelli automatici, previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021, commi da 5 a 15). Quindi dal 5 luglio al 2 settembre i contribuenti interessati potranno presentare la domanda.
Dove, come e quando
Il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, ha infatti approvato il modello da utilizzare per richiedere il contributo a fondo perduto con le relative istruzioni. I contribuenti interessati potranno effettuarla, dal 5 luglio, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi. Mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere eseguita dal 7 luglio 2021. Rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, può avere un importo massimo di 150.000 euro. Due i requisiti per accedere al sostegno. Aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo suddetto.
In base a quanto stabilito dal Decreto Sostegni bis, il nuovo contributo è alternativo a quello automatico (articolo 1, commi da 1 a 3, del Dl 73/2021), di recente erogato a tutti i soggetti che lo avevano ottenuto nei mesi di aprile e maggio scorsi. Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo Sostegni bis automatico, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato.
Chi può richiederlo
Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario. Ma anche, da titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e i religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Invece, non spetta ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione.
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l’ottenimento di un contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato di almeno il 30%. Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo Sostegni bis automatico e a seconda della fascia di ricavi 2019.
L’accredito
Se il richiedente ha ottenuto il contributo Sostegni bis automatico, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%. Invece, se il richiedente non ha ottenuto il contributo Sostegni bis automatico, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%. Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.