Il 31 dicembre 2020 scade il periodo di transizione previsto dall’Accordo sulla Brexit. Con il completamento dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, gli intermediari britannici – banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica – non potranno più operare in Italia in base al principio del mutuo riconoscimento. Pertanto, dopo il 31 dicembre 2020, la prestazione di servizi bancari e finanziari da parte di questi intermediari sarà da considerarsi abusiva ai sensi di legge, a meno che non siano stati nuovamente autorizzati in Italia in base al regime in vigore dal 1 gennaio 2021.
La nota della Banca d’Italia
Lo scrive Banca d’Italia in una nota, spiegando che in mancanza di una nuova autorizzazione essi dovranno aver cessato la propria operatività o trasferito i contratti a un altro intermediario autorizzato. «Per evitare disagi e disservizi alla clientela la Banca d’Italia ha più volte sollecitato gli intermediari con sede nel Regno Unito a pianificare e avviare le attività necessarie per affrontare la Brexit in modo ordinato e a informare la propria clientela italiana degli effetti sui rapporti in essere. È tuttavia possibile che non tutti i clienti abbiano ricevuto queste informazioni», sottolinea Bankitalia.
Prendere contatti con l’intermediario
«Considerato l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre» – prosegue Bankitalia – «si invitano i clienti di questi intermediari a verificare di avere ricevuto un’informazione adeguata e completa. In caso contrario è importante prendere al più presto contatti con l’intermediario per ottenere indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere; i contatti degli intermediari possono essere reperiti anche sul sito dell’Autorità competente per il Regno Unito, la Financial Conduct Authority».
Attivarsi tempestivamente
La Banca d’Italia «raccomanda alla clientela che intenda recedere dal contratto o trasferirlo presso un altro operatore autorizzato di attivarsi tempestivamente e nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge (che possono prevedere modalità particolari di esercizio dei diritti dei clienti), per evitare possibili disguidi legati alla prevedibile concentrazione di richieste in prossimità della data del 31 dicembre. I clienti delle imprese di investimento insediate nel Regno Unito possono fare riferimento alle informazioni sulla Brexit contenute nel sito della Consob e i clienti delle compagnie di assicurazione britanniche a quello dell’Ivass».